CESENA - Modifica del regolamento comunale per il rilascio delle licenze d'apertura di pubblici esercizi, nuovo capitolo. Ad intervenire è direttamente il Comune di Cesena, che in merito alla cosiddetta "liberalizzazione" delle autorizzazioni precisa che "la scelta è condivisa dalla gran parte dei Comuni della Regione. Questo provvedimento è un atto dovuto, e tra le altre cose anche Forlì e Cesenatico stanno lavorando ad una soluzione molto simile alla nostra."
"Ma occorre, soprattutto, sottolineare che questo provvedimento è un atto dovuto. Infatti, con la legge 248 del 2006 sono cambiate le modalità di rilascio delle autorizzazioni all'apertura dei pubblici esercizi. La novità fondamentale rispetto alle modalità precedenti - prosegue la nota dell'Amministrazione Comunale - riguarda l'impossibilità di mantenere il parametro numerico ovvero il contingentamento territoriale dei pubblici esercizi stessi come criterio per il rilascio delle autorizzazioni su un determinato territorio, mentre sono rimasti inalterati tutti i precedenti requisiti soggettivi e legati alla conformità sanitaria dei locali. Si è arrivati a questa decisione per il fatto che, ormai da anni, ogni Comune d'Italia che, avvalendosi del permanere dei parametri numerici, ha negato l'apertura ai richiedenti che avevano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi di pubblici esercizi ma risultavano in esubero rispetto al tetto quantitativo fissato, ha sistematicamente perso al Tar tutti i ricorsi presentati dagli esclusi (si veda, a titolo di esempio, la sentenza 6259 del Tar Lombardia)".
"In seguito alla perdita di tali cause - continua la nota - le amministrazioni hanno dovuto provvedere ovviamente al rilascio delle
autorizzazioni richieste. La sentenza del Consiglio di Stato 2808 del 2009 ha inoltre dichiarato illegittimo l'atteggiamento dei Comuni che respingevano le richieste di apertura di pubblici esercizi sulla base dei suddetti parametri numerici.Negli ultimi tempi il contenzioso si è particolarmente aggravato. Se inizialmente, infatti, i richiedenti esclusi per parametri numerici e risultati vincitori della causa si erano accontentati del rilascio pur tardivo dell'autorizzazione necessaria all'apertura, negli ultimi tempi in qualche caso è stato chiesto anche un risarcimento danni alle amministrazioni comunali. Alla luce di ciò, sia al fine della corretta applicazione della legge sia al fine di evitare contenziosi palesemente inutili e l'eventuale rischio di dover provvedere ai conseguenti risarcimenti danni, è stato inevitabile assumere tale provvedimento".
"Si sottolinea, tra l'altro, che in riferimento al provvedimento preso da questa amministrazione, non si può parlare di vera e propria liberalizzazione, ma più semplicemente di superamento di un concetto che è ormai in tutti i campi obsoleto, poiché rimangono assolutamente inalterati gli altri elementi di tutela e di garanzia sia di un corretto esercizio dell'attività da parte dei gestori, sia dell'idoneità dei locali in cui essa si esercita. In conclusione, va detto che nella legge 248 del 2006 era contenuta la possibilità che le Regioni emanassero delle direttive mirate a individuare ulteriori parametri diversi da quelli numerici per il rilascio delle licenze di attività di pubblici esercizi, provvedimento che non è stato assunto finora da gran parte delle regioni, compresa la Regione Emilia Romagna. E' evidente che - si conclude la nota - qualora la regione Emilia Romagna dovesse assumere direttive in proposito - che non potranno in ogni caso fare riferimento ai parametri numerici - questa amministrazione comunale non potrà evidentemente non tenerne conto".